NORMATIVA SPECIFICA

 

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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121).

Dal 27/08/2020 è in vigore la nuova normativa di radioprotezione (D. Lgs. 101/2020), che introduce alcune novità relativamente all'ambito radon:

- Il campo di applicazione (art. 16) rimane per il momento immutato: sono obbligatorie le misurazioni nei soli ambienti sotterranei, e quindi non è necessario apportare variazioni all'iter in corso; i locali oggetto di misura sono "tutti i locali separati", non sussiste più la distinzione sulla base delle ore di permanenza;

- Il nuovo livello di riferimento (art. 17, comma 2) è ora di 300 Bq/mc (prima era 500 Bq/mc);

NO RADON consiglia sempre di fare delle misure brevi preliminari prima di iniziare la misura annuale, in questo modo si evita, in caso di elevate concentrazioni, di perdere tempo con misure di lungo periodo anticipando eventuali misure di contrasto; 

- Se le concentrazioni di radon sono ovunque inferiori a 300 Bq/mc (art. 17, comma 2) va redatta una specifica relazione, che deve contenere anche una "valutazione delle misure correttive attuabili". Le misurazioni vanno poi ripetute ogni 8 anni o in caso di interventi importanti;

- COMUNICAZIONI agli OOVV: se le concentrazioni di radon sono superiori al livello di riferimento l'esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 6 (Art. 18, comma 2);

- MISURE CORRETTIVE: qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento, l'esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto in interventi di risanamento radon di cui all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui all'Art.17, comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale (Art. 17, comma 3).


NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha emanato il Decreto n° 12.678 del 21-12-2011 "Linee guida per la prevenzione dalle esposizioni al Gas Radon negli ambienti indoor" che prevede limiti di concentrazione per nuovi edifici e ristrutturazioni ai quali è obbligatorio attenersi.

ARPA Lombardia pagina web dedicata al gas radon.

https://www.arpalombardia.it/Pages/Radioattivita/Radon.aspx